Il project financing di Piazza Bagni nel Mirino dell’Opposizone
Parcheggio Pluripiano e pluriproblematico
Uniti per Casamicciola scrive al Servizo Ispettivo e all’autorità di vigilanza sui contratti pubblici. “ C’è una trastola dietro l’assegnazione e l’appalto dell’opera”. Evidente la pubblicazione del bando nel non rispetto dell’evidenza pubblica. Dubbi anche sull’impiego delle somme già finanziate
Sembra quasi un circolo vizioso, un giro strano, un vortice fatto di uomini finanziamenti e progetti che ruotano sempre intorno agli stessi personaggi che su questo e di questo hanno fatto una fruttuosa carriera.
Ebbene a quanto pare da qualche tempo i nodi vengano al pettine e le denunce sull’iter che muove taluni giri si stanno susseguendo a go go. L’ultima in ordine cronologico è quella dell’opposizione casamicciolese. Uniti per Casamicciola infatti ha scritto al Servizio Ispettivo e all’autorità di vigilanza sui contratti pubblici denunciando ciò che in sintesi appare come “ Una trastola nelle assegnazione e l’appalto delle opere pubbliche ed in particolare degli orami famigerati project financing. Nella casistica appare evidente dagli incartamenti la pubblicazione dei bandi nel non rispetto dell’evidenza pubblica. Successivi sorgono poi i dubbi sull’impiego delle somme già finanziate per le stesse”. Così per il Project financing del “Parcheggio pluriplano in piazza Bagni e sistemazione del piazzale soprastante” l’Ingegnere Conte ritiene di aver riscontrato notevoli anomalie e difformità tra quanto effettuato e quanto previsto dalla legge vigente in materia.
Ingegnere come mai ritiene che dopo tutto questo pullulare di Project Financing e relative polemiche anche a Casamicciola ci siano questioni poco chiari ?
« La situazione è chiarissima, o meglio lo sono gli impeacment. Dagli atti in possesso ho constatato quanto segue:
Con delibera n. 133 del 27.05.2004 G.C affidava l’incarico professionale all’U.T.C con il supporto di un consulente, individuato nella persona dell’arch. Catello Cuomo (assessore del comune Ischia nonché progettista della società AD Progetti srl) per la redazione dello studio di fattibilità delle opere in oggetto.
Il suddetto studio di fattibilità era approvato, su proposta dell’arch. Silvano Arcamone, responsabile dell’Area Tecnica, con Delibera di G.C. n.18 del 24.02.05.
Con Avviso Pubblico del 08.06.2005 era pubblicato il bando per la presentazione delle proposte da parte dei soggetti interessati ad essere “Promotori” per la realizzazione e gestione dell’opera in questione.
A seguito di ciò, solo la società AD Progetti srl, in data 29.06.2005 prot. 8944, presentava la proposta e si rendeva disponibile per diventare Promotore.
La Commissione di valutazione, nominata dall’Ente e presieduta dall’arch. Arcamone, con verbale n 5 del 7/11/2006 valutava positivamente la proposta dell’AD Progetti.
La G.C.. dopo circa cinque mesi e nell’imminenza delle elezioni amministrative, con deliberazione n. 33 del 19.04.2007, dichiarava la proposta di pubblico interesse, per cui la società AD Progetti assumeva il ruolo di “Promotore”. E già questo particolare iter credo appaia quanto meno allarmante ed esplicativo nel merito. Cos’altro bisogna rilevare per capire l’inciucio!»
Si ma nella sostanza cosa c’è che non combacia ?
«Da una prima analisi di tutto l’iter amministrativo che ha prodotto la scelta da parte dell’amministrazione del AD Progetti srl quale “promotore” dell’opera in questione, si evidenziano le seguenti criticità che ho sottoposto all’attenzione del Servizio Ispettivo e del Segretario Generale per accertamenti più approfonditi e per attivarsi presso le sedi competenti per l’annullamento di un procedimento palesemente illegittimo:
Lo studio di fattibilità dell’opera è stato elaborato utilizzando la consulenza dell’arch. Catello Cuomo, progettista dell’AD Progetti, per cui alla selezione per la scelta del Promotore, ai sensi dell’art. 17 comma 9 della legge 109/94, all’epoca vigente, non poteva partecipare la stessa AD Progetti, risultata poi individuata quale “Promotore”.
Le modalità di pubblicazione dell’avviso erano stabilite nella determina del Responsabile dell’Area Tecnica, arch. Silvano Arcamone n. 469 del 07.06.2005 che disponeva la pubblicazione in modo difforme da quanto previsto dall’art. 37–bis legge 109/94 e dall’art. 80 del d.p.r 554/99. Più in particolare la determina disponeva che l’Avviso Pubblico fosse affisso per sessanta giorni consecutivi all’Albo Pretorio, e pubblicato: a) sul sito internet del Comune; b) sul sito informatico individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 24 della legge 24 novembre 2000, n.340; c) sul quotidiano nazionale Aste ed Appalti; Inoltre la determina disponeva che lo stesso avviso fosse trasmesso all’Osservatorio dei Lavori Pubblici per la pubblicità. Per di più dalla ricognizione delle pubblicazioni effettuate, dal Responsabile del Servizio LL.PP. e dal Dirigente dell’Area Tecnica (Prot. Int. 396 del 04.12.2007) emerge che l’avviso è stato pubblicato: a) all’albo Pretorio dall’08.06.2005 all’08.08.2005 pur sollecitando la presentazione di proposte entro il 30.06.2005 (e quindi in sostanza per soli 22 giorni utili anziché i 60 previsti dalla legge; b) sul sito informatico del Ministero dell’Infrastrutture, sul sito dell’Autorità di vigilanza LL.PP. e su Aste ed Appalti in data 12.08.2005 pur sollecitando la presentazione di proposte entro il 30.06.2005( e quindi pubblicazioni perfettamente inutili); c) sul sito Internet del Comune in data 29.09.2005 pur sollecitando la presentazione di proposte entro il 30.06.2005( e quindi pubblicazione perfettamente inutile). Tutto ciò a dimostrazione che il mancato rispetto delle corrette modalità di pubblicazione dell’avviso ha determinato la mancanza delle condizioni di sufficiente divulgazione dello stesso e non ha consentito la più ampia partecipazione alla selezione, che invece costituisce la garanzia per l’Amministrazione nella scelta del migliore contraente. ( Cons. Stato, Sez. 4°, 20 dicembre 2002, n. 7255).
nella deliberazione di G. M n. 33 richiamata è dichiarato che l’avviso è stato pubblicato sulla G.U.C.E. Tale fatto non corrisponde al vero, come accertato dal Responsabile del Sevizio LL.PP. e dal Dirigente dell’Area Tecnica (Prot. Int. 396 del 04.12.2007).
La commissione di valutazione, si è limitato a verificare soltanto la conformità della documentazione senza entrare nel merito delle caratteristiche tecniche e finanziarie della proposta, così come stabilito dall’ex art 37 ter della legge. Infatti nei verbali non c’è alcuna valutazione circa la fattibilità della proposta presentata sotto il profilo costruttivo, urbanistico ed ambientale, nonché della qualità progettuale, della funzionalità, della fruibilità dell'opera, dell'accessibilità al pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, della durata della concessione, dei tempi di ultimazione dei lavori della concessione, delle tariffe da applicare, della metodologia di aggiornamento delle stesse, del valore economico e finanziario del piano e del contenuto della bozza di convenzione né risulta un qualche riferimento all'assenza di elementi ostativi alla loro realizzazione.
La Giunta Municipale, con deliberazione 19 aprile 2007, n. 33, si è limitata a ritenere che la proposta del promotore AP srl. fosse di pubblico interesse, senza pregiudizialmente valutare ed accertare, così come la legge le imponeva, la fattibilità e la realizzabilità tecnica del progetto presentato e l’assenza di elementi ostativi alla realizzazione dell’opera.
Nella deliberazione 33 citata la G.M. demandava al Responsabile del Procedimento, arch. Silvano Arcamone, le attività amministrative necessarie a cofinanziare l’opera con mutuo da contrarsi con idoneo istituto Bancario per un importo di € 1.100.000.00. Ebbene nel giro di poco tempo era individuato l’istituto mutuante (la BNL) ed il 23 maggio 2007 ( a cinque giorni dalle votazioni per l’elezioni amministrative) il Segretario Generale sottoscriveva il contratto di mutuo con LA BNL ed in pari data il Comune incassava l’intero importo.
Come vede un giro artatamente creato che ha consentito l’incasso di una somma notevole ed il notevole guadagno di chi l’ha consentito»
A questo punto Ingegnere visto che il dado è tratto se questi lavori si facessero sarebbe mezza pena ma a quanto è dato capire il che appare al quanto utopistico non crede?
« Certamente, visto che da una sommaria lettura dello stato contabile dell’Ente è facile capire che sicuramente queste cifre incassate non sono più nella disponibilità dell’Ente.
Infatti dalla verifica delle situazione di cassa trasmesse dal tesoriere comunale, la Banca di Credito di Torre del Greco, risulta che alla data 18 maggio del 2007 esisteva un anticipo di cassa pari ad €1.562.542,53 ed un anticipo di € 363.730,00 per somme vincolate, mentre dopo una settimana alla data 25 maggio esisteva sempre la stessa somma vincolata anticipata ed un anticipo di cassa di €. 202.191,32. Ciò dimostra che in questa settimana, corrispondente all’incasso del mutuo da parte del Comune, si è avuto una notevole diminuzione dell’anticipo di cassa. Pertanto è lecito domandarsi dove sono finiti le somme incassate con il mutuo, visto che nelle situazioni di cassa successive al 18 maggio non c’è alcun riferimento. Se tali somme sono state utilizzate come anticipo di cassa perché non sono indicate nelle note trasmesse dal Tesoriere? Il Responsabile del Servizio Finanziario ha comunicato al Tesoriere, che l’importo del mutuo era vincolato alla realizzazione dell’opera di che trattasi? Considerato, quindi, la situazione deficitaria del Comune, in quanto al 29 novembre 2007 risulta un anticipo di cassa pari € 1.014.239,83 ed € 363.730,00 di anticipo di somme vincolate, allo stato non esiste la copertura finanziaria per realizzare l’opera»
Crede che si profila all’orizzonte la stessa situazione di Ischia dove la delibera per analogo procedimento è stata annullata dal commissario prefettizio?
«Noi abbiamo trasmesso gli atti per i provvedimenti di competenza, in quanto il sottoscritto ritiene che sussistono i motivi per l’annullamento dell’intera procedura, ravvisabili nel rispetto delle corrette modalità di pubblicazione e quindi nel ripristino della legalità violata, e nell’interesse pubblico concreto e attuale che è in re ipsa perché la scelta del miglior contraente è coincidente con l’interesse pubblico alla corretta gestione delle risorse economiche, particolarmente rilevante considerato l’importo dei lavori e dell’opera da realizzare, specie in relazione alla durata della concessione proposta dall’impresa ed il rilevante valore dell’immobile che Comune dovrebbe mettere a disposizione per la realizzazione dell’opera». |